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Pacchetti turistici

Le “vacanze tutto compreso” non sono sempre come ce le aspettiamo. Una volta arrivati a destinazione, infatti, possono capitare inconvenienti riguardo le condizioni igieniche della struttura ricettiva, i servizi realmente disponibili o la classificazione alberghiera.

In questi casi è bene ricordare che l’agenzia è responsabile solo per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione. Il tour operator, il cui nome compare sui cataloghi di viaggio, in quanto organizzatore della vacanza è responsabile per ogni problema relativo alla qualità dei servizi. Il tour operator è responsabile anche per tutti i problemi e i danni causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, compagnie aeree, guide, ecc.), nei confronti dei quali sarà lui a doversi rivalere dopo avere risarcito il turista.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel catalogo sono vincolanti per l’organizzatore, quindi, anche sotto questo profilo, questo deve rispondere di ogni inadempimento e di ogni danno che ne consegue. Si considerano inesatto adempimento le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.

In questi casi, è necessario formulare la contestazione direttamente sul posto, meglio se per iscritto, rivolgendosi, se possibile, al rappresentante locale del tour operator affinché vi ponga rimedio. Se il problema non viene risolto, è possibile in ogni caso fare valere i propri diritti dopo il rientro, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al tour operator entro 10 giorni lavorativi. In questa prospettiva, sarà utile procurarsi elementi di prova sul posto (fotografie, testimonianze di altri turisti reperibili dopo il rientro, documenti).

Il nuovo Codice del Turismo prevede il “danno non patrimoniale da vacanza rovinata” ma vincola la risarcibilità a due parametri: la durata del periodo di vacanza inutilmente trascorso; l’irripetibilità dell’occasione perduta. Il risarcimento di questo tipo di danno si può quindi aggiungere al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Il consumatore deve però provare la sussistenza, nel caso concreto, del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, ad esempio a mezzo di certificati medici o perizie medico-legali che attestino l’effettiva esistenza di un danno, anche temporaneo, alla sfera psichica-emotiva, quale conseguenza dei disagi patiti durante il viaggio.